1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.
2. In materia di tutela e sostegno della maternità si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui agli articoli 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.